APPROFONDIMENTO SUL REFERENDUM COSTITUZIONALE SULLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA di Monica Cocconi

di BorgoAdmin

Un referendum costituzionale è uno strumento previsto dall’articolo 138 della Costituzione italiana che permette ai cittadini di esprimersi direttamente su modifiche apportate alla Costituzione stessa. A differenza di un referendum abrogativo ordinario, il referendum costituzionale confermativo si svolge quando una legge costituzionale o di revisione costituzionale, approvata dal Parlamento, non ha ottenuto la maggioranza qualificata dei due terzi in entrambe le Camere. In questo caso, la legge può entrare in vigore solo se viene confermata dalla maggioranza dei voti validi espressi dagli elettori. Non è previsto un quorum minimo di partecipazione come nel referendum abrogativo: il risultato è valido a prescindere dall’affluenza. Il referendum costituzionale, dunque, ha un effetto diretto e vincolante: se prevale il “Sì”, la legge entra in vigore così come approvata dal Parlamento; se prevale il “No”, la riforma non si attua. Si tratta di uno strumento di controllo popolare che consente di decidere sull’architettura fondamentale delle istituzioni, senza intervenire sulle singole norme ordinarie o sul funzionamento quotidiano della pubblica amministrazione.

Nel caso del referendum del 22/23 marzo 2026, gli elettori sono chiamati a pronunciarsi su una legge di revisione costituzionale che modifica l’assetto della magistratura ordinaria, incidendo in particolare sulla sua struttura e sull’organizzazione degli organi di autogoverno.

La riforma introduce una separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti modificando l’art. 104 della Costituzione. Nel testo attuale, giudici e pubblici ministeri appartengono al medesimo ordine giudiziario e condividono un unico percorso professionale, pur svolgendo funzioni differenti. Con la riforma, invece, la distinzione tra le due funzioni viene elevata a dettato costituzionale, configurando carriere autonome con percorsi separati e organi di autogoverno distinti. Questo cambiamento non è meramente organizzativo, ma strutturale, poiché incide sull’identità stessa della magistratura e ridefinisce il modello costituzionale della giurisdizione, con conseguenze sul rapporto tra giudice e accusa e sulla concezione dell’unità dell’ordine giudiziario. Coerentemente con questa separazione, la riforma prevede la creazione di due distinti Consigli Superiori della Magistratura, uno per i magistrati giudicanti e uno per i magistrati requirenti. Nell’assetto attuale, il CSM è un organo unitario che esercita le funzioni di autogoverno su tutta la magistratura ordinaria. La riforma, invece, sdoppia l’autogoverno, attribuendo a ciascun Consiglio competenze limitate alla propria categoria. Ciò comporta la gestione separata delle carriere, delle valutazioni di professionalità e delle assegnazioni, con effetti rilevanti sull’organizzazione interna della magistratura e sulla sua cultura istituzionale.

Un’altra innovazione riguarda i criteri di composizione dei nuovi organi di autogoverno. La riforma introduce il sorteggio come metodo per selezionare i membri togati o le candidature, accanto al sistema elettivo tradizionale. Si tratta di un cambiamento rilevante, perché il sorteggio entra per la prima volta nel testo costituzionale come criterio per organi di garanzia. Questo modifica il rapporto tra rappresentanza, partecipazione e legittimazione degli organi di autogoverno, influenzando le dinamiche interne di decisione e responsabilità. Per gli altri componenti dei due Consigli, la riforma introduce un criterio di selezione basato sul sorteggio, con modalità articolate in base alla loro provenienza. Un terzo dei membri di ciascun Consiglio è estratto a sorte da un elenco composto da professori universitari in materie giuridiche e da avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale, elenco che viene compilato dal Parlamento in seduta comune attraverso un’elezione interna tra i candidati idonei. Per il restante due terzi dei membri, la scelta avviene mediante sorteggio tra i magistrati stessi: per il Consiglio della magistratura giudicante i sorteggiati provengono dai magistrati giudicanti, e per il Consiglio della magistratura requirente i sorteggiati provengono dai pubblici ministeri requirenti. Le norme prevedono che il sorteggio sia effettuato in conformità alle procedure e ai requisiti che saranno stabiliti da una legge ordinaria successiva

La riforma prevede inoltre la creazione dell’Alta Corte disciplinare, un organo autonomo competente per i procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati. Attualmente, il CSM esercita anche questa funzione, accumulando compiti di autogoverno e responsabilità disciplinare. Con la riforma, tali funzioni vengono separate, conferendo all’Alta Corte il compito esclusivo della disciplina, con effetti sull’equilibrio tra autonomia della magistratura e responsabilità dei magistrati. Un elemento trasversale e di grande rilevanza consiste nella costituzionalizzazione di scelte che prima erano affidate alla legge ordinaria. La separazione delle carriere, l’assetto dell’autogoverno e la disciplina dei magistrati vengono fissati direttamente nella Costituzione, conferendo maggiore stabilità all’assetto istituzionale ma riducendo la flessibilità del sistema e rendendo necessarie eventuali modifiche future attraverso procedure costituzionali. Infine, è importante sottolineare che la riforma non interviene sui tempi dei processi, non modifica i codici di procedura e non riguarda direttamente l’organizzazione degli uffici o le risorse della giustizia. Il suo oggetto è esclusivamente l’architettura costituzionale della magistratura. In sintesi, il referendum non riguarda misure tecniche immediate, ma una ridefinizione complessiva del modello costituzionale della giustizia, chiamando i cittadini a pronunciarsi su un assetto destinato a incidere nel lungo periodo sull’equilibrio tra poteri dello Stato e sul funzionamento dell’ordine giudiziario.

Quesito referendario

«Approvate il testo della legge di revisione degli articoli 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?»

Sullo stesso tema si segnala l’incontro/dibattito informativo organizzato dal Borgo e da Università di Parma per il 28/2 p.v. con l’ex magistrato Gherardo Colombo e il prof. Giorgio Pagliari, [vedi].

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