MIGRANTI, GOVERNO, GIUDICI: FACCIAMO CHIAREZZA di Nicola Sinisi (1^ parte)

di BorgoAdmin

La vicenda è nota e suscettibile di ulteriori sviluppi, mi propongo di consentirvi una sua “lettura” basata sulla normativa anche più recente e sulla testuale motivazione dei provvedimenti adottati dalla magistratura.

Il caso è esploso per la mancata convalida, da parte del Tribunale di Roma, sezione specializzata in immigrazione, del decreto del Questore riguardante un uomo proveniente dall’Egitto, trattenuto in Albania, in relazione alla sua richiesta di protezione internazionale ed allo svolgimento della procedura, in frontiera o di rimpatrio, previste dalla normativa italiana ed europea e per il tempo strettamente necessario alla stessa; venendo meno, per qualsiasi causa, il titolo della permanenza nelle strutture, la Parte italiana doveva trasferire immediatamente i migranti fuori dal territorio albanese, ai sensi del <Protocollo> tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica Albania, ratificato e reso esecutivo con la legge 21 febbraio 2024, n° 14. Facendo un passo indietro, l’art.28-bis del decreto legislativo n° 25/2008, subordina l’applicabilità della procedura accelerata per l’esame della domanda di protezione internazionale, fra l’altro, alla condizione di cui alla lettera b-bis) del comma 2, relativo alla ipotesi di domanda presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, di cui al decreto interministeriale, emanato ai sensi dell’art.2-bis d.lgs. n°25, da ultimo aggiornato il 7/05/2024, sulla cui base era stato disposto il trattenimento nel caso in esame. Secondo il decreto del Ministero degli Affari Esteri, la lista di Paesi sicuri aggiornata al 2024 comprende(va) 22 stati, 15 dei quali designati tali ad eccezione di aree del territorio o specifici gruppi di persone. Ai fini della decisione il Tribunale di Roma ha ritenuto di non poter prescindere dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea – Grande Sezione, del 4/10/2024, causa C-406/22 – in un caso riguardante la designazione della Moldavia come Paese di origine sicuro da parte della Repubblica Ceca, a fronte della domanda di asilo presentata, appunto, da un cittadino moldavo che denunciava di aver subito, in passato, attentati contro la sua persona per i quali le autorità locali non avevano trovato i responsabili; come ulteriore motivo della sua richiesta adduceva il fatto che la Transnistria, sua regione di origine, fosse confinante con l’Ucraina e che, quindi, non fosse più considerabile un territorio sicuro in seguito all’invasione di quest’ultima da parte della Russia.  La domanda era stata respinta, dal momento che la Moldavia, era inserita nella lista di quelli considerati sicuri dal governo della Repubblica Ceca, tale designazione, peraltro si caratterizzava proprio per l’esclusione territoriale della Transnistria, considerata al di fuori del controllo effettivo del governo moldavo; la Corte Regionale di Brno aveva perciò rinviato la questione alla Corte di Giustizia.

Chi scrive ritiene innegabile l’assonanza di quanto precede con la fattispecie all’esame del Tribunale di Roma e, con essa, quantomeno, la opportunità di richiamare il contenuto della citata sentenza europea, nei punti utili al decidere sulla convalida o meno, muovendo dalla <risposta> fornita sull’art.37 della direttiva europea 2013/32, da interpretare (p.to.83 motivazione sentenza europea) nel senso che esso osta a che un Paese terzo sia designato come Paese di origine sicuro, qualora talune parti del suo territorio non soddisfino le condizioni sostanziali per una siffatta designazione, di cui all’allegato I di tale direttiva; l’enunciato principio deve trovare applicazione anche nel caso in cui risultino escluse determinate categorie di persone: «[…] ai sensi di tale allegato, la designazione di un paese come paese di origine sicuro dipende .. dalla possibilità di dimostrare che, in modo generale e uniforme, non si ricorre mai alla persecuzione quale definita all’articolo 9 della direttiva 2011/95, tortura o pene o trattamenti disumani o degradanti né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato internazionale o interno» (p.to 68). Inoltre, la Corte sottolinea che: «interpretare l’articolo 37 della direttiva 2013/32 nel senso che esso consente ai paesi terzi di essere designati come paesi di origine sicuri, ad eccezione di talune parti del loro territorio, avrebbe l’effetto di estendere l’ambito di applicazione di tale particolare regime di esame. Poiché una interpretazione del genere non trova alcun sostegno nel tenore letterale di tale articolo o, più in generale, in tale direttiva, il riconoscimento di una siffatta facoltà violerebbe l’interpretazione restrittiva cui devono essere subordinate le disposizioni derogatorie (p.to 71). “È chiaro, pertanto, che, alla luce dell’interpretazione vincolante del diritto dell’Unione fornita dalla citata sentenza, non è possibile designare come sicuro un Paese dove si ricorre alla persecuzione quale definita dall’articolo 9 della direttiva 2011/95 ..” (così il provvedimento del Tribunale di Roma).

Sulla base di tali premesse (condivise da chi scrive) il Giudice capitolino, con riguardo al caso concreto evidenzia in motivazione “.. il Paese di origine del trattenuto, nelle conclusioni della scheda-Paese dell’istruttoria del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l’aggiornamento del sopra menzionato decreto interministeriale, basate su informazioni tratte da fonti qualificate di riferimento, è definito Paese di origine sicuro ma con eccezioni per alcune categorie di persone: oppositori politici, dissidenti, difensori dei diritti umani o coloro che possano ricadere nei motivi di persecuzione di cui all’art 8, comma 1, lettera e) del D.lvo 19 novembre 2007, n. 251. Pertanto, in ragione dei principî affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, il Paese di origine del trattenuto non può essere riconosciuto come Paese sicuro, tanto più che la stessa sentenza sottolinea il dovere del giudice di rilevare, anche d’ufficio, l’eventuale violazione, nel caso sottoposto al suo giudizio, delle condizioni sostanziali della qualificazione di Paese sicuro enunciate nell’allegato I della direttiva 2013/32.Non sussiste, dunque, nel caso in esame il presupposto di applicazione della procedura accelerata in frontiera di cui all’art. 28-bis, comma 2, lett. b-bis), del d.lgs. n° 25/2008.

8) L’assenza del presupposto di applicabilità della suddetta procedura impedisce un legittimo trattenimento non soltanto al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato, ma anche con riferimento a qualunque altra motivazione addotta nel provvedimento di trattenimento …

9) Le considerazioni di cui sopra costituiscono ragione dirimente di esclusione della possibilità di convalidare il trattenimento in esame, con assorbimento di ogni altro possibile profilo di criticità, relativo al peculiare contesto normativo del trattenimento medesimo.

In caso di non convalida del trattenimento e di mancanza del titolo di permanenza nelle strutture albanesi, come nel presente caso, lo status libertatis può essere riacquisito soltanto per il tramite delle Autorità italiane e fuori del territorio dello Stato albanese, delineandosi di conseguenza, in assenza di alternative giuridicamente ammissibili, il diritto del richiedente protezione a riacquisire lo stato di libertà personale mediante conduzione in Italia”.

Si tratta di soluzione logica e conseguenziale con i princìpi della normativa della Unione Europea, da reputare vincolanti (come ribadito, ad es., dalla Corte Costituzionale nella sentenza 15/06/2023, n.121). Esploso il caso, l’Esecutivo – a prescindere da critiche gratuite e giuridicamente poco sostenibili, fondate tra l’altro sulla cattiva traduzione del teste della pronuncia europea – ha pensato di correre ai ripari emanando il decreto legge 23 ottobre 2024 n.158, “Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale”, come tale di immediata applicazione.  E’ formato da soli due articoli, il secondo ha ad oggetto questioni di procedura, il primo riporta un elenco di quelli che vanno considerati Paesi di origine sicuri, apportando modifiche al decreto legislativo n.25/2008, art.2 bis. “In applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea e dei riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dalle organizzazioni internazionali competenti sono considerati Paesi di origine sicuri ..” (segue elencazione, primo comma), sopprimendo le parole <di parti del territorio> dal secondo comma secondo periodo. Infine, per quanto interessa, “d) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. L’elenco dei Paesi di origine sicuri è aggiornato periodicamente con atto avente forza di legge ed è notificato alla Commissione europea. Ai fini dell’aggiornamento dell’elenco .. il Consiglio dei Ministri delibera, entro il 15 gennaio di ciascun anno, una relazione, nella quale, compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali e tenuto conto delle informazioni di cui al comma 4, riferisce sulla situazione dei Paesi inclusi nell’elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l’inclusione. Il Governo trasmette la relazione alle competenti commissioni parlamentari».

(continua)

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