Lo “ius soli temperato”: come cambia il diritto di cittadinanza a cura dell’Ufficio Studi del PD

di Redazione Borgo News

Alcune settimane fa la Camera dei deputati ha approvato in prima lettura la riforma delle modalità di acquisizione della cittadinanza italiana per i minori stranieri, che recepisce sostanzialmente le proposte dell’iniziativa popolare “L’Italia sono anch’io”, sostenuta e promossa tra gli altri anche da “Il Borgo”. Tramite gli onorevoli parmigiani Maestri e Romanini abbiamo ricevuto un interessante dossier di sintesi predisposto dall’Ufficio Studi del PD, un’ampia parte del quale mettiamo a disposizione dei nostri lettori, ricordando che la piena integrazione dei minori di origine straniera è una delle migliori e più sicure forme di prevenzione dell’intolleranza e del fanatismo.

L’integrazione degli immigrati e dei loro figli occupa un posto di rilievo nell’agenda, sia economia, sia sociale, del nostro Paese e dell’intera Unione Europea. Una partecipazione attiva degli immigrati e dei loro figli al mercato del lavoro e, più in generale, alla vita sociale è una condizione imprescindibile per garantire la coesione sociale del paese di accoglienza e per renderli cittadini autonomi e capaci di intraprendere un reale percorso di integrazione.

Tuttavia, il tema dell’immigrazione e dell’integrazione è regolarmente evocato da chi, per disegni politici elettoralistici, si limita a fomentare le paure non capendo la portata storica e la complessità di quanto sta accadendo. Per la sua posizione geografica, l’Italia è il terminale di variabili macropolitiche di latitudine mondiale che potranno essere gestite, dal lato degli effetti, se a livello europeo si affermerà una piena simmetria tra i diritti di cittadinanza, i diritti di circolazione e i diritti d’asilo e, a livello delle cause, con una politica estera unitaria che affronti il problema delle guerre e della povertà.

Quando però si parla di cittadinanza, non è all’emergenza dell’attuale ondata di arrivi che bisogna guardare, ma a quella comunità di stranieri, residente legalmente in Italia da tanto tempo, che nel nostro Paese ha deciso di lavorare, vivere, crescere una famiglia, integrandosi nella nostra società. E in particolare, la nuova legge sulla cittadinanza è rivolta ai figli di questi immigrati, nati e cresciuti in Italia, italiani a tutti gli effetti, tranne che formalmente.


LA PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DALLA CAMERA

La Camera ha approvato la riforma della legge 5 febbraio 1992, n. 91 in materia di acquisto della cittadinanza italiana per i minori (testo unificato derivante dall’abbinamento di 26 proposte di legge vertenti sullo stesso tema, di iniziativa di deputati esponenti di quasi tutti i gruppi parlamentari, fra le quali anche una di iniziativa popolare promossa dal coordinamento nazionale “L’Italia sono anche io” composta da 19 organizzazioni della società civile di rilievo nazionale, appoggiate, altresì, dai comuni di Italia).

FINO AD ORA COME SI POTEVA DIVENTARE CITTADINI ITALIANI?

Mediante tre istituti: lo ius sanguinis e con le procedure relativamente eccezionali della naturalizzazione da un lato, e dello ius soli, dall’altro.

1) Con lo ius sanguinis basta avere un ascendente italiano da qualche parte dell’albero genealogico per diventare cittadini, anche se non vi è più alcun legame sostanziale e culturale con il nostro Paese.

2) Con la naturalizzazione, dopo 10 anni di regolare residenza (permesso di soggiorno + residenza anagrafica). La sua applicazione amministrativa fa tuttavia registrare tempi di attesa lunghissimi che arrivano anche a 6 anni, da sommare ai 10 previsti come requisito.

3) Con lo ius soli i nati in Italia da genitori stranieri acquistano la cittadinanza solo alla maggiore età, solo se dimostrano di aver risieduto legalmente in Italia e senza interruzioni sin dalla nascita, il che talora è molto problematico, e solo se richiedono la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento della maggiore età. Quindi i minori restano stranieri in patria fino al compimento del 18mo anno di età e, una volta divenuti maggiorenni, in un caso su tre, non riescono ad ottenere la cittadinanza italiana o perché dimenticano di proporre l’istanza entro la finestra di un anno che si apre al compimento dei 18 anni o perché viene rigettata per assenza di uno dei requisiti.

L’effetto della mancata acquisizione della cittadinanza è che per rimanere in Italia hanno bisogno del permesso di soggiorno e, in caso contrario, devono essere espulsi verso un Paese che probabilmente non conoscono e non hanno mai visto. Inoltre, il mancato acquisto della cittadinanza limita la libera circolazione all’interno dell’Unione Europea, magari per motivi di studio o di lavoro, assoggettando ogni spostamento alla richiesta di un visto.

A CHI È RIVOLTA LA NUOVA LEGGE SULLA CITTADINANZA

La nuova legge è rivolta a ragazzi/e nati/e in Italia da genitori stranieri o arrivati prima del compimento del dodicesimo anno di età che risultino in possesso di alcuni requisiti costitutivi.

QUALI SONO LE INNOVAZIONI PRINCIPALI

Sono stati introdotti due istituti innovativi e distinti che agevolano l’acquisto della cittadinanza per i minori figli di stranieri. Si tratta del cosiddetto ius soli temperato, inteso non tanto come luogo di nascita ma come luogo di radicamento, di integrazione, di crescita, basato sul legame della persona con il territorio e dello ius culturae che consente l’acquisto della cittadinanza a chi abbia una formazione scolastica in Italia, assimilando ai nati in Italia anche coloro che arrivano prima di compiere i 12 anni.

IN COSA CONSISTE LO IUS SOLI TEMPERATO

Innanzitutto va specificato che non esiste alcun automatismo che lega la nascita in Italia con l’acquisto della cittadinanza. La nascita sul territorio italiano dà diritto all’acquisto della cittadinanza solo in presenza di due condizioni:

a) la nascita sul territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (per gli extracomunitari). Nel caso di cittadini dell’unione europea il requisito è la nascita sul territorio italiano e il possesso, da parte di almeno uno dei genitori, del diritto di soggiorno permanente, ossia dopo cinque anni di residenza legale in Italia;

b) dichiarazione di volontà di uno dei genitori, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, espressa entro il compimento della maggiore età, all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell’atto di nascita.


Cittadini extracomunitari

Per ottenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9, del D.Lgs. del 25 luglio 1998 n. 286), condizione sostanziale per poter chiedere la cittadinanza per il figlio nato in Italia, occorre:

– il possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno 5 anni (permesso di lavoro; permesso di studio se convertito in lavoro; permesso per protezione internazionale);

– aver superato un test di conoscenza della lingua italiana (livello A2), già previsto con la sottoscrizione dell’Accordo di integrazione articolato per crediti richiesto, a partire dal 2012, in occasione del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno (il non superamento preclude il successivo rinnovo del permesso di soggiorno);

– un reddito non inferiore all’importo annuale dell’assegno sociale (448,52 euro per 13 mensilità);

– un alloggio idoneo, già richiesto per l’iscrizione anagrafica e per il ricongiungimento familiare;

– non avere precedenti penali e non costituire un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

Cittadini comunitari

Per ottenere il diritto di soggiorno permanente (art. 14, D.Lgs. del 6 febbraio 2007 n.30), condizione sostanziale per poter chiedere la cittadinanza per il figlio nato in Italia, occorre avere soggiornato legalmente e in via continuativa per 5 anni nel territorio nazionale.

Il diritto di soggiorno permanente si perde in caso di assenze dal territorio nazionale superiore a due anni consecutivi.

Si esclude così che la cittadinanza possa essere acquisita per il semplice fatto di essere nati sul territorio nazionale, che in un’epoca di spostamenti continui di popolazioni può essere quasi casuale e scollegata dall’intento della famiglia del minore di risiedere legalmente in Italia.

Il meccanismo della dichiarazione di volontà è finalizzato a evitare che la cittadinanza sia acquisita anche in casi in cui i genitori non desiderano che il figlio diventi cittadino italiano.

Al tempo stesso si salvaguarda l’interesse di quest’ultimo, consentendogli di divenire cittadino mediante apposita dichiarazione entro due anni dal compimento della maggiore età, qualora non sia stato richiesto dal genitore entro il compimento dei 18 anni.

IN COSA CONSISTE LO IUS CULTURAE

I figli di stranieri che nascono in Italia ma che non abbiano potuto utilizzare il primo percorso (ossia lo ius soli temperato) o chi è giunto in Italia prima del compimento del dodicesimo anno di età può diventare cittadino:

a) dopo aver frequentato regolarmente, per almeno 5 anni, nel territorio nazionale uno o più cicli presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, o percorsi di istruzione e formazione professionale, triennale o quadriennale, idonei al conseguimento di una qualifica professionale;

b) se la frequenza riguarda un corso di istruzione primaria è necessaria la positiva conclusione dello stesso.

In questo caso la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà espressa, entro il compimento della maggiore età, da un genitore legalmente residente in Italia, o dall’esercente la responsabilità genitoriale, all’ufficiale di stato civile del comune di residenza del minore. Entro due anni dal compimento della maggiore età si può rinunciare alla cittadinanza, purché in possesso di altra cittadinanza. Anche in questo caso, qualora la richiesta non sia stata a suo tempo presentata dai genitori, il diretto interessato può richiedere la cittadinanza entro due anni dal compimento della maggiore età.

Infine, lo straniero che ha fatto ingresso in Italia prima del compimento della maggiore età e che vi risieda legalmente da almeno 6 anni può ottenere la cittadinanza per concessione (ex art. 9 della l. n. 91/92) dopo avere frequentato regolarmente un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione o un percorso di istruzione o di formazione professionali triennale o quadriennale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale.

Ad integrazione del percorso scolastico, i Comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuovono, a favore di tutti i minori, iniziative finalizzate alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini.

ESONERO DAL CONTRIBUTO

Il contributo di 200 euro non è dovuto per le istanze e le dichiarazioni concernenti i minori, tale contributo rimane invece per chi ha superato i diciotto anni di età.

FIGLI MINORI DI CHI ACQUISTA LA CITTADINANZA

Viene modificata la disciplina dell’acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, che attualmente subordina l’acquisto da parte dei minori al requisito della convivenza con il genitore. Il requisito della convivenza è stato soppresso e per la trasmissione della cittadinanza al figlio si richiede che il genitore non sia decaduto dalla responsabilità genitoriale e il minore risulti residente nel territorio nazionale.

OBBLIGO DI INFORMAZIONE

Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti, nei 6 mesi precedenti il compimento della maggiore età, a comunicare ai residenti stranieri (nei casi esposti in precedenza), la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L’inadempimento di tale obbligo sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.

La direzione sanitaria del punto nascita ovvero l’ufficiale di stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore della facoltà di poter chiedere la cittadinanza per il figlio in presenza dei requisiti previsti.

MAI PIÙ NEONATI FANTASMA

Viene modificata una norma della legge 94 del 2009, il cosiddetto “pacchetto sicurezza Maroni”, che impedisce di iscrivere all’anagrafe i neonati, se padre e madre non esibiscono il permesso di soggiorno. Nel caos interpretativo generato da questa disposizione, viene negata a questi neonati un’identità, un nome, insomma il riconoscimento dell’esistenza giuridica, in contrasto con le convenzioni internazionali e con le regole basilari di civiltà. Con le modifiche apportate alla Camera non sarà più necessario esibire il permesso o la carta di soggiorno per la richiesta dei certificati di stato civile, tra i quali, appunto la registrazione all’anagrafe della nascita di un figlio. Viene così sancito il solo diritto “di esistere” per questi bambini, non avendo il certificato di nascita nulla a che fare con la cittadinanza: i neonati verrebbero registrati, ma con la cittadinanza dei genitori.

REGOLAMENTO

La legge è immediatamente esecutiva. Si prevede l’emanazione di un regolamento solo per il riordino, il coordinamento e l’accorpamento in un unico testo di tutte le disposizioni regolamentari in materia di cittadinanza. Tale regolamento deve essere adottato previo parere delle commissione parlamentari competenti per materia e del Consiglio di Stato.

TERMINE DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE

Le disposizioni della legge si applicano anche agli stranieri nati o arrivati in Italia prima del compimento del dodicesimo anno di età che abbiano maturato i diritti in essa previsti anche prima della sua entrata in vigore e non abbiano compiuto il ventesimo anno di età.

NORMA TRANSITORIA

Le disposizioni relative all’acquisto della cittadinanza tramite lo ius culturae si applicano anche allo straniero che, in possesso alla data di entrata in vigore della legge dei relativi requisiti (nato in Italia o ingresso prima dei 12 anni, frequenza, per almeno 5 anni, di uno o più cicli presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e di formazione professionale triennale o quadriennale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale o positiva conclusione del corso di istruzione primaria) abbia superato il limite d’età (20 anni) per richiedere la cittadinanza, purché abbia risieduto legalmente e ininterrottamente negli ultimi cinque anni nel territorio nazionale e non sia stato riconosciuto in precedenza pericoloso per la sicurezza nazionale.

In questi casi, la richiesta di acquisto della cittadinanza va presentata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza che, verificata la presenza dei requisiti richiesti, sospende la procedura e richiede tempestivamente al Ministero dell’Interno il nulla osta relativo all’insussistenza di precedenti dinieghi della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica o di provvedimenti di espulsione o di allontanamento per gli stessi motivi di sicurezza nazionale. Il Ministero dell’Interno ha sei mesi di tempo per rispondere.

SENZA ONERI AGGIUNTIVI PER LO STATO

Questa legge non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato, come ha chiarito il Ministero del Welfare, in quanto il godimento di prestazioni di natura sociale ed assistenziale non risulta condizionato dall’acquisizione della cittadinanza, ma è collegato in massima parte a situazioni soggettive riconducibili al regolare soggiorno o, in taluni casi, alla mera presenza all’interno del territorio nazionale. Per quanto attiene, invece agli istituti assistenziali e previdenziali che risultano collegati all’acquisizione della cittadinanza, sono determinati in base all’andamento del dato demografico complessivo dei cittadini italiani, e pertanto la modifica dei criteri per il riconoscimento della cittadinanza previsti dalla nuova legge, incidono in misura molto marginale sul citato andamento, con effetti del tutto trascurabili dal punto di vista finanziario.

Dall'ultimo numero di BorgoNews