Borgo NewsLa Piazza L’ARRESTO DI MADURO E L’USO DELLA FORZA: PERCHÉ L’AZIONE DI TRUMP VIOLA IL DIRITTO INTERNAZIONALE di Monica Cocconi di BorgoAdmin 15 Gennaio 2026 di BorgoAdmin 15 Gennaio 2026 410 L’operazione ordinata da Donald Trump contro il Venezuela, culminata nell’arresto di Nicolás Maduro, segna un punto di rottura grave e potenzialmente irreversibile per l’ordine giuridico internazionale. Non si tratta soltanto di un episodio di forte tensione geopolitica, ma di una vera e propria violazione di una delle norme più centrali e inderogabili del diritto internazionale contemporaneo: il divieto dell’uso della forza nei rapporti tra Stati. A chiarirlo è Marina Castellaneta, ordinaria di Diritto internazionale all’Università di Bari, secondo cui l’azione statunitense configura «una grave violazione del diritto internazionale, una forma di aggressione a uno Stato sovrano». Il riferimento è all’articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite, che vieta in modo assoluto il ricorso alla forza armata contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato. Si tratta di una norma cogente, appartenente allo ius cogens, dalla quale non è ammessa deroga, se non nell’unico caso previsto dalla Carta: la legittima difesa, a seguito di un attacco armato già subito. Nessuna di queste condizioni ricorre nel caso venezuelano. L’amministrazione Trump ha giustificato l’operazione come un intervento contro il narcotraffico internazionale, presentandola come una misura di sicurezza globale. Ma questa motivazione, sul piano giuridico, non regge. Il contrasto al traffico di droga, così come quello al traffico di esseri umani o alla corruzione transnazionale, è disciplinato da specifiche convenzioni delle Nazioni Unite, che prevedono strumenti ben precisi: cooperazione giudiziaria, assistenza tra autorità investigative, raccolta e scambio di prove, processi celebrati davanti a giudici competenti. In nessun caso tali convenzioni autorizzano l’uso unilaterale della forza armata contro uno Stato sovrano. La lotta al narcotraffico, ricorda Castellaneta, compete allo Stato interessato o, eventualmente, alla comunità internazionale attraverso meccanismi multilaterali. Non può diventare il pretesto per un’azione militare o per un’operazione di cattura condotta al di fuori di qualsiasi cornice giuridica condivisa. Diversamente, si aprirebbe la strada a una pericolosa legittimazione dell’arbitrio, in cui ogni Stato potrebbe autoproclamarsi giudice ed esecutore. Neppure le accuse gravissime che pendono su Maduro possono giustificare una simile deroga. Esiste già un fascicolo aperto presso la Corte penale internazionale, e il Venezuela ha ratificato lo Statuto di Roma. Questo significa che eventuali responsabilità penali del presidente venezuelano devono essere accertate secondo le regole dello Stato di diritto, con un equo processo e davanti a un giudice imparziale. L’azione statunitense, invece, si colloca completamente al di fuori di questo quadro: non può essere qualificata come un mandato d’arresto internazionale, ma assume piuttosto i contorni di un sequestro di persona.A ciò si aggiunge un ulteriore profilo di illegittimità: l’immunità di cui gode un capo di Stato in carica. È un principio consolidato del diritto internazionale consuetudinario, più volte invocato dagli stessi Stati Uniti in contesti recenti, come nel caso di Benjamin Netanyahu. Applicare due pesi e due misure mina ulteriormente la credibilità dell’intero sistema. Non sorprende, dunque, che il segretario generale delle Nazioni Unite abbia parlato di «pericoloso precedente». La gravità dell’episodio è accentuata dal fatto che la violazione è stata commessa da un membro permanente del Consiglio di sicurezza, ossia da uno degli Stati cui la Carta affida la responsabilità primaria del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Il rischio è che venga compromessa la tenuta stessa del divieto dell’uso della forza, una delle colonne portanti dell’ordine internazionale del secondo dopoguerra. Le reazioni della comunità internazionale, finora, appaiono timide e ambigue. Il Consiglio di sicurezza è di fatto paralizzato dal diritto di veto degli Stati Uniti, in una dinamica che ricorda da vicino quanto accaduto nel conflitto tra Russia e Ucraina. Resterebbe aperta la strada dell’Assemblea generale, che potrebbe votare una risoluzione di condanna. Un passaggio politicamente significativo, perché renderebbe visibile il grado di consenso – o di silenzio – attorno a un atto che, sul piano giuridico, non è meno grave dell’aggressione russa all’Ucraina. Se si condanna l’una, osserva Castellaneta, si dovrebbe coerentemente condannare anche l’altra. In questo quadro si inseriscono le posizioni ambivalenti di alcuni governi europei, Italia compresa, che parlano di «intervento legittimo» pur dichiarando di condannare l’uso della forza. Formule che finiscono per confondere i piani e che evitano accuratamente di spiegare su quale base giuridica poggerebbe tale legittimità. È un atteggiamento già visto in passato: nel caso dell’invasione di Panama e dell’arresto di Manuel Noriega, gli Stati Uniti invocarono la tutela dei diritti umani dei propri cittadini, ma anche allora la maggioranza della dottrina riconobbe una palese violazione del diritto internazionale. Nemmeno la contestazione della regolarità delle elezioni venezuelane può fungere da appiglio giuridico. Le crisi di legittimità democratica sono purtroppo frequenti sulla scena globale, ma il diritto internazionale prevede strumenti specifici per affrontarle: missioni di monitoraggio, sanzioni, pressioni diplomatiche. Non autorizza uno Stato a ergersi a potenza superiore e a prendere decisioni unilaterali con la forza. L’idea che traspare, osserva Castellaneta, è quella di un potere che si autopercepisce come depositario di un “bene superiore” e che decide per gli altri. In questa prospettiva si colloca anche la decisione dell’amministrazione Trump di qualificare il regime di Maduro come «Foreign Terrorist Organization», presentata come base giuridica per un’azione militare diretta e per l’applicazione della legislazione federale statunitense. Ma si tratta di un’iniziativa unilaterale, priva di riconoscimento internazionale, simile a quelle che in passato hanno portato alla stigmatizzazione degli «Stati canaglia», come l’Iraq, poi aggredito. Una designazione interna non può trasformarsi in una licenza all’uso della forza. Resta infine il profilo del diritto costituzionale statunitense. Anche sul piano interno, l’operazione appare come una forzatura. In linea di principio, un’azione militare di questo tipo richiederebbe l’autorizzazione del Congresso, salvo i casi di minaccia imminente per gli Stati Uniti previsti dalle Authorizations for the Use of Military Force. È vero che altri presidenti, in passato, hanno agito senza un previo via libera parlamentare, limitandosi a presentare un rapporto successivo. Ma la ripetizione di prassi discutibili non le rende legittime. L’arresto di Maduro, dunque, non è solo un atto controverso sul piano politico: è un banco di prova per la sopravvivenza stessa delle regole che dovrebbero governare la comunità internazionale. Se il divieto dell’uso della forza diventa selettivo, applicabile solo ai nemici e non agli alleati o alle grandi potenze, il rischio è quello di un ritorno a un ordine fondato esclusivamente sui rapporti di forza. Un esito che il diritto internazionale, nato dalle macerie della Seconda guerra mondiale, avrebbe dovuto scongiurare per sempre. 0 FacebookWhatsappEmail post precedente L’EDUCAZIONE ALLA PACE NON È UN PROGETTO: È UNA POSTURA di Francesco Camattini post successivo NON PERDETE MAI IL SORRISO! di don Vittorio de Paoli Dalla stessa sezione BORGODAY: IL BORGO PREMIA SILVIA SANTURO E ANGELA... 25 Giugno 2026 “FAR CRESCERE LA TECNICA SENZA FAR REGREDIRE IL... 25 Giugno 2026 EURO DIGITALE, L’ACCORDO C’È. 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