Borgo NewsLa Piazza IL DECRETO BONGIORNO E IL NODO DEL CONSENSO di Monica Cocconi di BorgoAdmin 19 Marzo 2026 di BorgoAdmin 19 Marzo 2026 371 Nel dibattito pubblico italiano sulla violenza sessuale torna ciclicamente al centro della discussione la proposta di riforma associata al cosiddetto “decreto Bongiorno”. Il tema non è nuovo: riguarda il modo in cui il diritto definisce il cuore stesso del reato di stupro. E cioè se la violenza sessuale debba essere costruita attorno all’assenza di consenso oppure alla presenza di un dissenso esplicito della vittima. Per comprendere la discussione occorre fare un passo indietro. Il diritto penale italiano ha compiuto una svolta decisiva con la legge 15 febbraio 1996, n. 66, che ha riformato profondamente la disciplina dei reati sessuali. Con quella riforma la violenza sessuale è stata sottratta al titolo dei reati contro la moralità pubblica e il buon costume ed è stata finalmente collocata tra i delitti contro la libertà personale. La nuova disciplina è contenuta nell’articolo 609-bis del codice penale, che punisce chiunque, «con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità», costringe taluno a compiere o subire atti sessuali, nonché chi induce taluno a compierli o subirli approfittando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa o traendo in inganno la vittima sostituendosi ad altra persona. Questa formulazione rappresentò un passo avanti fondamentale, perché riconobbe che la violenza sessuale è innanzitutto una lesione della libertà della persona. Allo stesso tempo, tuttavia, la struttura della norma resta ancora fortemente legata alla presenza di violenza, minaccia o altre forme di costrizione. Negli ultimi anni, anche alla luce degli sviluppi del diritto internazionale, si è aperto un ampio dibattito sulla necessità di aggiornare questa impostazione. Un riferimento importante è la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (la cosiddetta Convenzione di Istanbul), ratificata dall’Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77. L’articolo 36 della Convenzione chiede agli Stati di assicurare che siano penalmente perseguibili tutti gli atti sessuali non consensuali, ponendo dunque al centro della definizione il consenso libero della persona. In molti ordinamenti europei la definizione di stupro si fonda oggi su un principio semplice: il sesso senza consenso è violenza. Non è la vittima a dover dimostrare di essersi opposta con forza, ma è l’autore dell’atto che deve accertarsi dell’esistenza di un consenso libero e inequivocabile. Nel contesto di questo dibattito si è inserita la proposta di riforma promossa dalla ministra Giulia Bongiorno, che mirava a intervenire sulla disciplina della violenza sessuale. Tuttavia, la riformulazione della norma è stata letta da molti osservatori come uno spostamento concettuale problematico: anziché fondare la definizione del reato sull’assenza di consenso, il testo finiva per ruotare attorno all’idea di dissenso. La differenza non è solo terminologica. È una questione di prospettiva giuridica e culturale. Il principio del consenso afferma che un rapporto sessuale è lecito solo quando entrambe le persone coinvolte esprimono una volontà libera e positiva. In questa logica il centro della tutela è la libertà della persona: il diritto di scegliere se partecipare o meno a un atto sessuale. La logica del dissenso, invece, tende a spostare il baricentro sull’opposizione della vittima. In altre parole, il problema diventa se e quanto chiaramente la persona abbia manifestato il proprio rifiuto. È una prospettiva che rischia di riproporre, sotto nuove forme, una domanda antica e problematica: la vittima ha resistito abbastanza? Il punto critico è proprio questo. Molte situazioni di violenza sessuale avvengono in contesti nei quali il dissenso non può essere espresso con chiarezza: per paura, per shock, per una condizione di inferiorità o semplicemente per paralisi emotiva. Pretendere un dissenso esplicito significa caricare la vittima di un onere che la realtà dei fatti spesso rende impossibile da sostenere. Per questo sempre più ordinamenti europei hanno scelto la strada opposta: spostare l’attenzione sull’esistenza di un consenso libero, informato e revocabile in ogni momento. Il diritto penale non può risolvere da solo un problema culturale così profondo. Ma può contribuire a orientare la società indicando con chiarezza quale sia il principio di fondo: la libertà sessuale non è difesa quando si chiede alla vittima di dimostrare il proprio rifiuto, ma quando si afferma che senza consenso non c’è libertà. Riformulare la norma in termini di dissenso rischia quindi di essere un passo indietro proprio nel momento in cui il diritto europeo si muove nella direzione opposta. Se l’obiettivo è rafforzare la tutela delle persone e rendere più chiara la definizione di violenza sessuale, la strada non è chiedere alla vittima di dire “no”, ma pretendere che vi sia stato un vero “sì”. 1 FacebookWhatsappEmail post precedente DIRITTO D’ASILO SOTTO PRESSIONE: IL QUADRO GLOBALE E LE SFIDE LOCALI A PARMA di Chiara Marchetti post successivo LE POLITICHE PER LE FAMIGLIE DEVONO CAMBIARE PASSO di Alessandro Volta Dalla stessa sezione È NATA LA FONDAZIONE PER LA FINANZA SOLIDALE... 4 Giugno 2026 PARMA, L’ATLANTE DEL FUTURO E LA SFIDA DELLE... 4 Giugno 2026 UMANESIMO E TECNOLOGIA: QUALE FUTURO PER L’UOMO? di... 4 Giugno 2026 ESSERE IN RELAZIONE: LEGAMI, TECNOLOGIA, AMBIENTE E NUOVE... 4 Giugno 2026 FESTA DELL’EUROPA AL CONVITTO MARIA LUIGIA: GIOVANI, MEMORIA... 20 Maggio 2026 EDUCARE ALLA PACE di Maria Vittoria Ablondi, studentessa... 20 Maggio 2026 IL BORGO A “PARMA EUROPA” SU 12 TV... 20 Maggio 2026 OLTRE L’OSSESSIONE DEL PIL di Carla Mantelli 20 Maggio 2026 DA RICCARDO A LUCIA di Carla Mantelli 6 Maggio 2026 “FARE DEMOCRAZIA”: UN’ALTRA TAPPA DI BORGOLAB di Silvana... 6 Maggio 2026 Lascia un commento Cancella risposta Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 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